L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l'Ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.
È possibile iscriversi all'area riservata all'anagrafe Cogeaps tramite il portale.
L'anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale in quanto anche se al termine di un corso residenziale si riceve subito l'attestato di riconoscimento dei crediti ECM, dal giorno di svolgimento del corso, il provider ha tre mesi di tempo per inviare i dati al Cogeaps e, una volta ricevuti, quei dati vanno verificati. C'è, quindi, la possibilità di un "ritardo" che può anche superare i tre mesi, prima che i crediti siano visibili in banca dati.
Nel caso dei corsi FAD, i dati relativi alla partecipazione non sono inviati a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da quando il corso ha definitivamente termine. Quindi, se un corso partito a gennaio termina a dicembre 2018, e il professionista lo ha concluso, per esempio, in febbraio, deve aspettare la fine dell'anno più i tre mesi per la trasmissione dei dati.
Per gli iscritti agli Ordini dei Farmacisti, l'obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.
Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
In caso di necessità il professionista sanitario può scrivere al seguente indirizzo :
È possibile maturare crediti ECM oltre che come discente, anche con altri tipi di formazione, per esempio con attività di docenza e formazione individuale.
La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all'estero e autoformazione (lettura di riviste scientifiche, lettura di capitoli di libri e di monografie censiti nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge, NON accreditati come eventi formativi ECM). Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento crediti utilizzando a specifica funzione sul sito del COGEAPS e inserire in maniera autonoma la richiesta di riconoscimento. Ipotesi ulteriori di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni possono essere individuate da Federazioni ed Ordini (la Fofi ha individuato le seguenti tipologie: riunioni del Consiglio Nazionale o Assemblee degli Iscritti ove si trattano temi di aggiornamento professionale; Corsi/Incontri/Eventi di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi da Federazione, Ordini, Associazioni professionali, da Società scientifiche, Fondazioni o altri soggetti con esperienza in campo sanitario; attività di volontariato svolta dai farmacisti italiani, in particolare presso il Banco Farmaceutico o l'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione Civile; lettura di pubblicazioni ufficiali della Fofi; attività svolta negli organismi locali di vigilanza sulle farmacie). Per ottenere con l’Autoformazione i crediti ECM è sufficiente utilizzare la specifica funzione sul sito del COGEAPS e inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento.
I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo. I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale. Nella pianificazione e progettazione dell'evento, il Provider deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti. Esistono 3 Aree di obiettivi formativi: Area Tecnico Professionale, Area di Processo e l'Area di Sistema. Il professionista può individuare l'obiettivo formativo di un Corso attraverso il sito dell'Agenas alla pagina Professionisti Sanitari My Ecm "ricerca eventi".
ESONERI ED ESENZIONI
L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell'area riservata dell'anagrafe crediti ECM.
L'esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell'esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.
I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all'esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.
Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
L'esenzione è una riduzione dell'obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell'attività professionale.
Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell'area riservata dell'anagrafe crediti ECM. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. L'esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
I casi in cui può essere richiesta l'esenzione sono elencati nel capitolo 4 del Manuale e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento esonero o esenzione utilizzando l'apposito modulo (All. IX e X al Manuale professionista sanitario).
Esenzione automatica per i farmacisti ultra 70enni che esercitano attività saltuaria
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), ha introdotto un’importante novità nel 2022 relativa all’esenzione automatica dall’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto 70 anni e che svolgono l’attività professionale in modo saltuario (farmacisti collocati in quiescenza che esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore ai 5mila euro). Diversamente, il farmacista con età = 70 anni che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare personalmente al Cogeaps lo svolgimento di attività professionale non saltuaria, con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione. Per il farmacista ultra 70enne che non esercita la professione è, invece, prevista l’esenzione automatica dall’obbligo formativo senza necessità di alcuna comunicazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel “Manuale utente – Esenzione pensionamento” predisposto dal Cogeaps (clicca qui).
Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile. Dal triennio formativo 2023 2025 si applica un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale.
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AGGIORNAMENTO Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)- DELIBERA 1/2025
Si fa seguito alle recenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alle circolari n. 14942 del 17.05.2024 e n. 14718 del 21.11.2023, per fornire i seguenti aggiornamenti in vista dell’approssimarsi della scadenza del triennio ECM 2023-2025 (fissata al 31 dicembre p.v.).
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 3 luglio u.s., con la Delibera n. 1/2025, https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-crediti-compensativi.pdf ha stabilito alcune nuove regole per il recupero del debito formativo 2020/2022 e in materia di “crediti compensativi” relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.
In allegato alla Delibera è stato pubblicato il relativo materiale informativo per illustrare le relative modalità e gli strumenti a disposizione nel portale del Co.Ge.A.P.S. come di seguito rappresentati.
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1. Recupero del debito formativo triennio 2020/2022 e spostamento crediti – Art. 1 Delibera n. 1/2025
Con la citata delibera (vedi precisamente l’art. 1), la CNFC ha definito le modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.
La Commissione ha confermato che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025.
Inoltre, la possibilità di spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/ è stata prorogata fino al 30 giugno 2026. Ciò in quanto la normativa ECM prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento formativo per inviare all’Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione degli eventi formativi tempistica fissata dalla per la rendicontazione. All’interno del sopraindicato materiale informativo sono disponibili apposite slide illustrative predisposte dall’AGENAS.
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2. Crediti compensativi trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 – Art. 2 Delibera n. 1/2025
Nell’art. 2 della medesima Delibera sono illustrate le regole in materia di “crediti compensativi” relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, che sono crediti eccedenti l’obbligo formativo individuale che possono essere finalizzati alla compensazione dei debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile e sono conseguibili fino al 31/12/2028”
La CNFC ha specificato che, ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma COGEAPS, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
In merito, si segnala che le relative modalità operative sono dettagliate nell’Appendice operativa della Delibera stessa e attraverso specifiche slide illustrative predisposte dall’AGENAS tra il citato materiale informativo.
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3. Bonus certificabili – Art. 3 Delibera n. 1/2025
Infine, la Commissione ha stabilito che i professionisti certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 otterranno un bonus extra di 20 crediti che sarà imputano al triennio in corso 2023-2025 e un ulteriore bonus extra di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Nel citato materiale informativo sono disponibili apposite slide illustrative predisposte dall’AGENAS.
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In generale, si rammenta che la partecipazione alle attività formative ECM, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in quanto presupposto per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. Conseguentemente, sul farmacista incombe l’onere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute della collettività.
Peraltro a seguito dell’entrata in vigore della norma introdotta dall’articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 e s.m.i., a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, l’efficacia delle polizze assicurative (di cui all’articolo 10 della L. n. 24/2017) è condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio ECM
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MODULISTICA
- Allegato VIII - Dichiarazione di autoformazione
- Allegato 10 Guida - Domanda Riconoscimento Esenzione
RIFERIMENTI UTILI IN MATERIA DI ECM
° Circolare FOFI nr. 16020-ecm_-_dossier_formativo_di_gruppo_fofi_triennio_ecm_20262028
° Circolare FOFI nr. 16025 : Corso ECM per farmacisti vaccinatori PNPV: chiarimenti